La legge 231 e le imprese italiane

Settembre 21, 2015

A 14 anni dall’entrata in vigore della legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti si è tenuto in BBS un convegno, organizzato da Bologna Business School, dall’Università di Bologna e da Kpmg Cutting Through Complexity, per fare il punto sull’applicazione effettiva delle norme. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Professor Vittorio Manes, ordinario di diritto penale dell’Università di Bologna.

Ci può spiegare quali sono i punti del decreto 231 più rilevanti nella vita delle imprese e perché è importante che le aziende si aggiornino su questo tema?

Il d. lgs. n. 231 del 2001 persegue una strategia collaborativa, dialogica, tra diritto punitivo e mondo delle imprese, secondo il principio del carrot-stick (bastone e carota): sono previsti “premi” per le imprese che collaborano, che si dimostrano “compliant” adottando – ed attuando efficacemente – dei protocolli organizzativi interni in grado di prevenire e/o neutralizzare i rischi di verificazione di reati al proprio interno, e predisponendo al contempo dei sistemi di controllo, come l’OdV (Organismo di Vigilanza) per “vigilare” sulle misure precauzionali adottate; al contempo, tuttavia, sono comminate pesante sanzioni (pecuniarie e anche interdittive) per le imprese che dimostrano di non voler collaborare a questo progetto di prevenzione e di “promozione della legalità”. Si tratta di una “rivoluzione copernicana” che deve essere percepita dal mondo delle imprese non solo come un onere o un fardello, ma anche come un’opportunità; quella di evitare gravose conseguenze mediante un miglioramento organizzativo al proprio interno.

Come valuta l’organizzazione delle imprese italiane su questi aspetti?

Dopo circa 15 anni di vigenza della normativa 231 si registra ancora una tendenza ondivaga: alcune imprese sono state reattive e hanno adempiuto con serietà al nuovo impegno introdotto dalla “normativa” 231; ma in diversi settori – non solo nell’universo delle PMI – si registrano ancora pratiche diffuse di “cosmetic compliance”, con adozione di modelli organizzativi solo di facciata, secondo format e protocolli di cautela preconfezionati non rispondenti alle peculiari valutazioni in termini di risk assessment e risk management che la singola realtà aziendale dovrebbe imporre. Le paper policy, però, servono a poco o a nulla; il modello idoneo non è mai quello preconfezionato e “Prêt-à-porter”, ma deve essere – se è consentita una metafora – tagliato e sagomato su misura, in forma “sartoriale”.

Tornando al titolo dell’iniziativa, qual è la sua idea sul modello 231: mito o realtà?

Questo ritardo di molte imprese nell’adozione delle misure organizzative richieste dalla normativa 231 è forse anche determinato dalla scarsa certezza legislativa e giurisprudenziale in punto di valutazione sull’idoneità del modello adottato. Il “modello organizzativo” implica dei costi organizzativi ed economici spesso considerevoli, e non assicura la certezza di evitare conseguenze punitive, perché il giudice potrebbe ritenerlo non idoneo o non efficacemente attuato; ed in effetti le pronunce giurisprudenziali che hanno ritenuto il modello adottato sono davvero sporadiche. Ciò determina un grave disorientamento nel mondo delle imprese, che talvolta preferiscono non affrontare i costi economici e organizzativi sottesi all’adozione del modello (e dell’OdV) fronteggiando il rischio delle eventuali conseguenze. La renitenza del mondo delle imprese di fronte alla mancanza di certezza sulle conseguenze positive delle scelte organizzative adottate, sotto certi aspetti, è persino comprensibile, e ricorda il salace motto di Karl Kraus: “piuttosto che il monologo con gli altri, preferisco il dialogo con me stesso”. Questa è la ragione per cui è urgente la definizione di criteri condivisi sulla cui base validare l’idoneità del modello adottato (criteri condivisi dagli operatori di settore, gestori di imprese, dirigenti degli uffici legali, etc., da un lato; e dall’altro, dai giudici e pubblici ministeri che devono poi applicare la normativa); questa validazione, del resto, è appunto il presupposto per la funzionalità della normativa, e – al fondo – del progetto di “collaborazione nella prevenzione” introdotto nel 2001. E questa è anche la ragione alla base dell’iniziativa seminabile organizzata dalla BBS. Allo stato l’impressione è che l’idoneità del modello organizzativo sia ancora sospesa tra mito e realtà; e per questa ragione occorrerà proseguire nel dialogo e nel confronto per rendere più chiari e prevedibili i criteri di giudizio sul “modello idoneo”, avvicinandolo quanto più possibile ad un orizzonte di realtà attingibile dal mondo delle imprese.



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